Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
          tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
                    stage aziendali per studenti
  1.  Per  i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta alla ordi-naria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
    a) un  importo  pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo  iscrivibili  tra  le  immobilizzazioni  immateriali; a tale
importo  si  aggiunge  il  30  per cento dell'eccedenza rispetto alla
media   degli  stessi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese   sostenute  dalle  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'Unione  europea,  che,  nell'ambito  di  distretti industriali o
filiere  produttive,  si  aggregano  in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per  realizzare  sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle  disposizioni  del  precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea; ))
    b) l'importo   delle   spese   direttamente   sostenute   per  la
partecipazione  espositiva  di  prodotti  in  fiere  all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
    c) l'ammontare   delle   spese   sostenute  per  stage  aziendali
destinati   a   studenti   di   corsi   d'istruzione   secondaria   o
universitaria,  ovvero  a  diplomati  o  laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
    d) l'ammontare  delle  spese  sostenute  per  la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
  2.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
((    2-bis.  Le  imprese  che pianificano e operano gli investimenti
detassati  di  cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia   delle   entrate  disciplina  le  ulteriori  modalita'  di
comunicazione,  a  consuntivo,  con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia. ))
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e'  rilasciata (( con riferimento a quanto indicato
nel  prospetto  sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un  professionista  iscritto  nell'albo  dei  revisori dei conti, dei
dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti commerciali o in
quello  dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13,  comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
  4.  L'incentivo  di  cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. (Comma soppresso).
  6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta  nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel  massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano  le  disposizioni  del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  88  del  Trattato
          istitutivo della Comunita' europea:
              Art.  88.  -  1.  La  Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.
              -  La  legge  23 marzo 1977, n. 97 reca Disposizioni in
          materia   di   riscossione   delle   imposte   sui  redditi
          (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92).
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma 2, del
          decreto-legge  28 marzo  1997, n. 79 recante Misure urgenti
          per  il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
              2.  L'agevolazione  e'  riconosciuta  secondo  l'ordine
          cronologico  di  presentazione della dichiarazione prevista
          al   presente   comma   e   non  e'  cumulabile  con  altre
          agevolazioni  disposte  per  le  stesse attivita' con norme
          dello  Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante
          dell'impresa   e   dal   responsabile   del   progetto   di
          innovazione,   alla   quale   sono   allegati  la  relativa
          certificazione  sottoscritta  dal  presidente  del collegio
          sindacale  ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o
          da  un  professionista  iscritto nell'albo dei revisori dei
          conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
          commercialisti,   in   quello   dei   ragionieri  e  periti
          commerciali  o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
          la  perizia  giurata  di  un  professionista  competente in
          materia,   iscritto   al   relativo   albo   professionale,
          attestante  la  congruita'  e  la inerenza delle spese alle
          tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.